Art. 5.
(Norme e sanzioni penali).

      1. Il secondo comma dell'articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia».

 

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      2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668, secondo comma, del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta il dissequestro dell'opera.
      3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale, commessi con le modalità di cui alla presente legge, appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.